Art. 2.
                         Cooperative sociali
 
   1.   Le   cooperative   sociale   perseguono  gli  scopi  previsti
dall'articolo 1 attraverso:
     a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi;
     b) lo svolgimento di attivita'  in  strutture  di  produzione  e
lavoro,   finalizzate   all'inserimento   lavorativo   delle  persone
svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8  novembre  1991,  n.
381.
   2.  Sono  considerati  servizi  di cui alla lettera a) del comma 1
anche  le  strutture  che  nell'ambito   di   programmi   individuali
riabilitativi,   educativi  e  formativi,  temporalmente  definiti  e
concertati con i  servizi  territoriali  delle  unita'  locali  socio
sanitarie  e dei comuni, organizzano attivita' lavorative finalizzate
al recupero sociale di persone svantaggiate.