Art. 2. Cooperative sociali 1. Le cooperative sociale perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi; b) lo svolgimento di attivita' in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unita' locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attivita' lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.