Art. 2. Compiti del commissario 1. Il Commissario, entro sei mesi dalla data di nomina, accerta lo stato di consistenza patrimoniale del Consorzio mediante inventario dei beni, delle entrate nonche' dei rapporti giuridici pendenti; determina le modalita' di liquidazione e ne segue le fasi attuative. 2. L'inventario e le risultanze della liquidazione del Consorzio sono approvati dalla Giunta regionale.