Art. 2.
                       Compiti del commissario
 
   1. Il Commissario, entro sei mesi dalla data di nomina, accerta lo
stato  di  consistenza patrimoniale del Consorzio mediante inventario
dei beni, delle entrate  nonche'  dei  rapporti  giuridici  pendenti;
determina le modalita' di liquidazione e ne segue le fasi attuative.
   2.  L'inventario  e le risultanze della liquidazione del Consorzio
sono approvati dalla Giunta regionale.