IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.  Dopo  il  primo  comma  dell'art.  1  della  legge regionale 1
dicembre 1979, n.  45  e  successive  modificazioni  e'  inserito  il
seguente comma:
   "Il  Consiglio  regionale  adotta,  ogni  tre  anni,  un  atto  di
indirizzo generale  in  materia  di  programmazione  e  gestione  del
trasporto pubblico locale.".