IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni e' inserito il seguente comma: "Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e gestione del trasporto pubblico locale.".