Art. 10. Dichiarazione di urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia- Romagna. Bologna, 19 agosto 1994 L'assessore delegato: LODI