Art. 10.
                      Dichiarazione di urgenza
 
   1.  La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127 della Costituzione e  dell'art.  31  dello
statuto.  Essa  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare  come  legge  della  regione  Emilia-
Romagna.
    Bologna, 19 agosto 1994
                                           L'assessore delegato: LODI