Art. 2.
                       Ordinamento tariffario
 
   1.  L'art.  23 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 e suc-
cessive modificazioni e' sostituito dal seguente:
   "Art. 23. - 1. La Giunta regionale determina i criteri e i fattori
che regolano l'ordinamento tariffario del trasporto pubblico  locale,
per perseguire le seguenti finalita':
     a)   raccordare,   attraverso   obiettivi   minimi  di  rapporto
ricavi/costi e/o di introiti tariffari coerenti con la programmazione
regionale, il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio;
     b)  semplificare  le  tariffe  ai  fini   della   loro   agevole
conoscibilita' ed economicita' di applicazione;
     c) utilizzare moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi
tipi  di  documenti  di viaggio che consentano la massima fruibilita'
dei servizi;
     d) tendere all'armonizzazione tariffaria intermodale.".