Art. 2. Ordinamento tariffario 1. L'art. 23 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 e suc- cessive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. La Giunta regionale determina i criteri e i fattori che regolano l'ordinamento tariffario del trasporto pubblico locale, per perseguire le seguenti finalita': a) raccordare, attraverso obiettivi minimi di rapporto ricavi/costi e/o di introiti tariffari coerenti con la programmazione regionale, il livello delle tariffe ai costi effettivi del servizio; b) semplificare le tariffe ai fini della loro agevole conoscibilita' ed economicita' di applicazione; c) utilizzare moderne tecniche di riscossione e ricerca di nuovi tipi di documenti di viaggio che consentano la massima fruibilita' dei servizi; d) tendere all'armonizzazione tariffaria intermodale.".