Art. 3.
              Tipologie dei titoli di viaggio e tariffe
 
   1. L'art. 24 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45  e  suc-
cessive modificazioni e' sostituito dal seguente:
   "Art.   24.   -   1.  La  Giunta  regionale,  nel  rispetto  delle
prescrizioni previste nelle leggi in materia, stabilisce le tipologie
dei titoli  di  viaggio  e  i  corrispondenti  livelli  tariffari  da
applicarsi  ai  servizi di trasporto pubblico locale ordinari urbani,
di bacino ed interbacino. Le determinazioni della Giunta sono assunte
anche tenuto conto delle proposte delle aziende, delle imprese, degli
enti e degli organismi territoriali competenti.
   2. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al
primo comma le tariffe urbane sono fissate dai comuni e le tariffe di
bacino ed interbacino sono fissate da aziende, consorzi e imprese.
   3.  Le tariffe integrate sia di tipo zonale che relative a diversi
modi di trasporto o ad altri servizi per la mobilita',  sono  fissate
dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti.
   4.  Le  determinazioni  dei  soggetti  di cui al secondo comma che
stabiliscono   livelli   tariffari   inferiori   ai   minimi   devono
contestualmente  provvedere  alla  copertura delle minori entrate con
oneri a proprio carico.".