Art. 3. Tipologie dei titoli di viaggio e tariffe 1. L'art. 24 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 e suc- cessive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 24. - 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle prescrizioni previste nelle leggi in materia, stabilisce le tipologie dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico locale ordinari urbani, di bacino ed interbacino. Le determinazioni della Giunta sono assunte anche tenuto conto delle proposte delle aziende, delle imprese, degli enti e degli organismi territoriali competenti. 2. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo comma le tariffe urbane sono fissate dai comuni e le tariffe di bacino ed interbacino sono fissate da aziende, consorzi e imprese. 3. Le tariffe integrate sia di tipo zonale che relative a diversi modi di trasporto o ad altri servizi per la mobilita', sono fissate dalla Giunta regionale sentiti gli enti competenti. 4. Le determinazioni dei soggetti di cui al secondo comma che stabiliscono livelli tariffari inferiori ai minimi devono contestualmente provvedere alla copertura delle minori entrate con oneri a proprio carico.".