Art. 4.
                      Oggetto degli interventi
 
   1. Dopo il primo  comma  dell'art.  37  della  legge  regionale  1
dicembre  1979,  n.  45  e  successive  modificazioni  e' aggiunto il
seguente comma:
   "I contributi di cui al primo comma possono essere concessi  anche
per   incentivare  la  razionalizzazione  dei  servizi  di  trasporto
pubblico di linea e l'integrazione intermodale.".