Art. 4. Oggetto degli interventi 1. Dopo il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni e' aggiunto il seguente comma: "I contributi di cui al primo comma possono essere concessi anche per incentivare la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico di linea e l'integrazione intermodale.".