Art. 5.
                      Concessione di contributi
 
   1. Nel n. 1 del primo comma dell'art. 38 della legge regionale
  1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni le lettere  a)  e
b) sono cosi' sostituite:
    "  a)  all'acquisto  di  veicoli  e  di  altri mezzi di trasporto
persone;
     b)   alla   realizzazione   e   ammodernamento   di   sedi,   di
infrastrutture,  di  impianti  fissi,  di tecnologie di controllo, di
officine-deposito con relative attrezzature.".
   2. L'art. 42 della legge regionale n. 45  del  1979  e  successive
modificazioni e' cosi' sostituito:
   "Art.  42.  -  1.  La  Giunta regionale predetermina, di norma con
cadenza triennale:
     a) i criteri e metodi per la costruzione di parametri  oggettivi
di riparto dei contributi;
     b) le modalita' di controllo successivo alla concessione;
     c) le fattispecie e le modalita' di revoca dei contributi.
   2. La Giunta regionale ripartisce, annualmente, i contributi sulle
spese  di  gestione  da  concedere ai soggetti che esercitano servizi
pubblici  di  linea  ordinari  per   il   trasporto   persone.   Tale
ripartizione  e'  effettuata  in relazione ai parametri oggettivi, di
cui alla lettera a) del precedente comma, calcolati sulla base  degli
elementi  di  gestione  dell'esercizio relativo all'ultimo consuntivo
approvato.
   3. L'erogazione dei contributi di cui al  comma  precedente  viene
effettuata in rate mensili anticipate.
   4.  Fino  all'adozione  del  provvedimento  di riparto annuale dei
contributi, la Giunta regionale e'  autorizzata  ad  erogare  acconti
mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo
previsto   nel   bilancio   regionale.  Tali  acconti  devono  essere
proporzionali alle somme erogate nel precedente esercizio.
   5. Le deliberazioni di concessione dei contributi sono  pubblicate
nel Bollettino ufficiale della Regione.".
   3.  L'art.  43  della  legge  regionale  n.  45  del 1979 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 43. - 1. Le  domande  di  concessione  dei  contributi  sono
inoltrate    alle    amministrazioni   provinciali   territorialmente
competenti o al comitato circondariale di Rimini che  sono  tenuti  a
trasmetterle  alla  Regione,  con  le  modalita' fissate dalla Giunta
regionale.
   2) I soggetti interessati sono  tenuti,  pena  l'esclusione  dalla
concessione  dei  contributi,  ovvero  la  decadenza  dai medesimi, a
fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in  conformita'
ai  modelli e relative istruzioni a tal fine predisposti dalla Giunta
regionale.
   3. Gli enti che abbiano  concesso  o  comunque  istituito  servizi
pubblici di linea per il trasporto persone sono tenuti a trasmettere,
su  richiesta del servizio regionale competente, dati, informazioni e
documentazione sullo stato di  gestione  dei  servizi  soggetti  alla
propria vigilanza.