Art. 6. Sub-concessione di servizi e accordi di servizio 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33 sono aggiunti i seguenti articoli: "Art. 5-bis (Sub-concessione dei servizi). - 1. Il concessionario di servizi di trasporto pubblico locale con una offerta di servizio superiore al milione di chilometri annui puo' dare in sub- concessione, previo assenso dell'ente concedente, fino ad un massimo di un terzo dei propri servizi ad altra impresa, sempreche' l'esecuzione in sub-concessione del servizio si risolva in apprezzabile riduzione del costo di produzione del trasporto senza ridurre la qualita' del servizio reso all'utenza. 2. La sub-concessione e' accordata, nel rispetto delle procedure previste per gli appalti di pubblici servizi, sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta regionale ed e' comunicata al servizio regionale competente. Art. 5-ter Accordi di servizio. - 1. La Giunta regionale puo' stipulare con i rappresentanti degli enti locali proprietari e delle aziende, imprese o loro consorzi, accordi di servizio per l'esercizio dei servizi loro concessi. 2. Gli accordi devono prevedere specificatamente l'individuazione del livello quantitativo e qualitativo dei servizi, i contributi, come determinati ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni, gli obiettivi di introiti tariffari, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie aggiuntive degli enti locali, nonche' l'individuazione gli eventuali servizi affidati in sub-concessione.".