Art. 6.
          Sub-concessione di servizi e accordi di servizio
 
   1.  Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33 sono
aggiunti i seguenti articoli:
   "Art. 5-bis (Sub-concessione dei servizi). - 1. Il  concessionario
di  servizi  di trasporto pubblico locale con una offerta di servizio
superiore  al  milione  di  chilometri  annui  puo'  dare   in   sub-
concessione,  previo assenso dell'ente concedente, fino ad un massimo
di  un  terzo  dei  propri  servizi  ad  altra  impresa,   sempreche'
l'esecuzione   in   sub-concessione   del   servizio  si  risolva  in
apprezzabile riduzione del costo di produzione  del  trasporto  senza
ridurre la qualita' del servizio reso all'utenza.
   2.  La  sub-concessione e' accordata, nel rispetto delle procedure
previste per gli appalti di pubblici servizi, sulla base di criteri e
modalita' stabiliti  dalla  Giunta  regionale  ed  e'  comunicata  al
servizio regionale competente.
   Art.  5-ter  Accordi  di  servizio.  - 1. La Giunta regionale puo'
stipulare con i rappresentanti degli enti locali proprietari e  delle
aziende, imprese o loro consorzi, accordi di servizio per l'esercizio
dei servizi loro concessi.
   2.  Gli accordi devono prevedere specificatamente l'individuazione
del livello quantitativo e qualitativo  dei  servizi,  i  contributi,
come  determinati  ai  sensi  dell'art.  42  della  legge regionale 1
dicembre 1979, n. 45 e successive  modificazioni,  gli  obiettivi  di
introiti  tariffari,  gli  obblighi  di servizio pubblico, le risorse
finanziarie aggiuntive degli enti  locali,  nonche'  l'individuazione
gli eventuali servizi affidati in sub-concessione.".