Art. 7.
   Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 giugno 1984, n. 33
 
   1. Il primo comma dell'art. 2 e' cosi' sostituito:
   "La  concessione viene accordata ad imprese pubbliche o private in
possesso dei requisiti di comprovata idoneita' tecnica, professionale
e finanziaria, da determinarsi secondo  le  vigenti  disposizioni  di
legge e con criteri oggettivi.".
   2. Il terzo comma dell'art. 2 e' cosi' sostituito:
   "Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero
2  del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1979,
n. 45 sono accordate nel rispetto delle leggi in materia. Nel caso in
cui si proceda a trattativa privata viene effettuata una previa  gara
ufficiosa per il confronto delle offerte.".
   3. Nel quarto comma dell'art. 2 la parola "ordinari" e' sostituita
dalle seguenti parole: "pubblici di linea per trasporto persone.".
   4. Il n. 4) del primo comma dell'art. 3 e' soppresso.
   5.  Alla  fine  del  secondo  comma  dell'art.  3 sono aggiunte le
seguenti parole: "previa richiesta di attestazione agli enti  e  agli
uffici competenti circa la idoneita' del percorso e delle fermate, ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753".
   6. L'art. 4 e' cosi' sostituito:
   "Art. 4. - 1. Ai sensi della presente legge si intende  per  linea
un  servizio  adibito normalmente al trasporto collettivo di persone,
bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o  piu'  localita'
ed  effettuato  con  itinerario,  orari  e tariffe prestabiliti e con
offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo  sia  costituito
da  una  particolare  categoria  di  persone. Ogni singolo itinerario
determina una distinta linea.".
   7. Alla fine del primo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti
parole: ", idonee, nel complesso, a soddisfare esigenze di  mobilita'
su una determinata relazione o direttrice di viaggio".
   8. I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati.
   9.  Nel  primo  comma  dell'art.  8  le parole: "di cui alla legge
regionale 1  dicembre  1979,  n.  45,  come  modificata  dalla  legge
regionale  1 febbraio 1982, n. 7" sono sostituite dalle seguenti: "di
esercizio".
   10. I commi secondo e terzo dell'art. 12 sono abrogati.
   11. Nel quinto comma dell'art. 23 la parola "linea" e'  sostituita
dalla parola "concessione".