Art. 7. Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 giugno 1984, n. 33 1. Il primo comma dell'art. 2 e' cosi' sostituito: "La concessione viene accordata ad imprese pubbliche o private in possesso dei requisiti di comprovata idoneita' tecnica, professionale e finanziaria, da determinarsi secondo le vigenti disposizioni di legge e con criteri oggettivi.". 2. Il terzo comma dell'art. 2 e' cosi' sostituito: "Le concessioni dei servizi speciali di trasporto di cui al numero 2 del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45 sono accordate nel rispetto delle leggi in materia. Nel caso in cui si proceda a trattativa privata viene effettuata una previa gara ufficiosa per il confronto delle offerte.". 3. Nel quarto comma dell'art. 2 la parola "ordinari" e' sostituita dalle seguenti parole: "pubblici di linea per trasporto persone.". 4. Il n. 4) del primo comma dell'art. 3 e' soppresso. 5. Alla fine del secondo comma dell'art. 3 sono aggiunte le seguenti parole: "previa richiesta di attestazione agli enti e agli uffici competenti circa la idoneita' del percorso e delle fermate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753". 6. L'art. 4 e' cosi' sostituito: "Art. 4. - 1. Ai sensi della presente legge si intende per linea un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o piu' localita' ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.". 7. Alla fine del primo comma dell'art. 5 sono aggiunte le seguenti parole: ", idonee, nel complesso, a soddisfare esigenze di mobilita' su una determinata relazione o direttrice di viaggio". 8. I numeri 5) e 6) del secondo comma dell'art. 5 sono abrogati. 9. Nel primo comma dell'art. 8 le parole: "di cui alla legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 1982, n. 7" sono sostituite dalle seguenti: "di esercizio". 10. I commi secondo e terzo dell'art. 12 sono abrogati. 11. Nel quinto comma dell'art. 23 la parola "linea" e' sostituita dalla parola "concessione".