Art. 8.
                       Sanzioni amministrative
 
   1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1987,
n.  4  e  successive  modificazioni  le parole: "non inferiore a lire
venticinquemila e  non  superiore  a  lire  centocinquantamila"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "non  inferiore a lire trentamila e non
superiore a lire centottantamila".
   2. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del  1987  e
successive  modificazioni  la  parola  "minima"  e'  sostituita dalle
seguenti parole: "di un  terzo  dell'importo  minimo  della  sanzione
prevista al comma 1".
   3.  Alla  fine  del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 4
del 1987 e' aggiunto il seguente periodo:
   "4. Su detto importo e' operata la riduzione ad un terzo, prevista
dall'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.".