Art. 8. Sanzioni amministrative 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4 e successive modificazioni le parole: "non inferiore a lire venticinquemila e non superiore a lire centocinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a lire trentamila e non superiore a lire centottantamila". 2. Nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1987 e successive modificazioni la parola "minima" e' sostituita dalle seguenti parole: "di un terzo dell'importo minimo della sanzione prevista al comma 1". 3. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1987 e' aggiunto il seguente periodo: "4. Su detto importo e' operata la riduzione ad un terzo, prevista dall'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.".