IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
           Soggetti ed attivita' ammissibili a contributo
 
   1.  Sono  concessi  contributi  alle  piccole  e medie imprese che
svolgono:
     a) attivita' di vendita al dettaglio in sede fissa dei generi di
cui alle tabelle merceologiche: I, II, III, IV,  V,  VI,  VII  e  IX,
previste  dal  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 375 del 4 agosto 1988;
     b) attivita' di commercio al dettaglio  su  aree  pubbliche  dei
generi di cui alle tabelle merceologiche specificate alla lettera a);
    c)  attivita'  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti e
bevande anche annessa a locali di  intrattenimento,  di  svago,  o  a
stabilimenti balneari;
     d) attivita' di vendita all'ingrosso nei mercati annonari;
     e) attivita' di rivendita esclusiva di giornali e riviste.
   2.   I   limiti   di   merceologia   e   di   attivita'  previsti,
rispettivamente, al comma 1,  lettere  a)  ed  e)  non  si  applicano
qualora   l'impresa   sia  esercitata  in  comuni  non  costieri  con
popolazione inferiore a mille abitanti.
   3. Per piccole e medie imprese debbono intendersi  ai  fini  della
presente legge:
     a) le imprese individuali;
     b)  le societa' di persone con un numero di soci non superiore a
cinque;
     c)  le  societa'  cooperative  di  consumo,  i  cui  soci  siano
esclusivamente persone fisiche.
   4.  I  soggetti  indicati  al  comma 3 non devono occupare piu' di
cinque  dipendenti  esclusi  i  titolari,  i  soci  ed  i   familiari
coadiuvanti.
   5.  I  beneficiari  dei  contributi  devono  essere in possesso di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da  almeno  tre  anni,  a
meno  che  non svolgano l'attivita' stessa nei comuni di cui al comma
2.
   6. In caso di subingresso, le iniziative di cui  all'art.  2  sono
ammesse ai benefici della presente legge qualora siano decorsi almeno
tre  anni  dalla  data  di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' al dante causa.