Art. 10.
                  Revoca o riduzione dei contributi
 
   1.  La Giunta regionale, dispone la revoca dei contributi concessi
qualora le iniziative non siano realizzate nei termini  stabiliti  ed
in conformita' al programma di investimento assistito.
   2.  Qualora  per  la  realizzazione  delle  iniziative  ammesse  a
contributo sia accertato un investimento  inferiore  all'importo  del
finanziamento  concesso,  la  Giunta  regionale delibera la riduzione
proporzionale della provvidenza concessa.
   3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2,  la  revoca  del  contributo
comporta  il  recupero,  nei  confronti dell'istituto di credito, del
contributo stesso e dei relativi interessi legali.