Art. 10. Revoca o riduzione dei contributi 1. La Giunta regionale, dispone la revoca dei contributi concessi qualora le iniziative non siano realizzate nei termini stabiliti ed in conformita' al programma di investimento assistito. 2. Qualora per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo sia accertato un investimento inferiore all'importo del finanziamento concesso, la Giunta regionale delibera la riduzione proporzionale della provvidenza concessa. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la revoca del contributo comporta il recupero, nei confronti dell'istituto di credito, del contributo stesso e dei relativi interessi legali.