Art. 11.
               Rapporti con gli istituti finanziatori
 
   1. Le operazioni di finanziamento di cui alla presente legge, sono
effettuate dagli enti creditizi abilitati ad effettuare finanziamenti
a medio termine operanti in Liguria con i quali  la  Regione  stipula
apposite convenzioni.
   2.  Le  convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono
prevedere in particolare:
     a) le modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di
finanziamento;
     b) le  modalita'  di  svolgimento  dell'istruttoria  finanziaria
delle istanze.