Art. 11. Rapporti con gli istituti finanziatori 1. Le operazioni di finanziamento di cui alla presente legge, sono effettuate dagli enti creditizi abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine operanti in Liguria con i quali la Regione stipula apposite convenzioni. 2. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere in particolare: a) le modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento; b) le modalita' di svolgimento dell'istruttoria finanziaria delle istanze.