Art. 12. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 di quota pari a L. 650.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al cap. 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 del cap. 8235 "Contributi per la ristrutturazione della rete distributiva" con lo stanziamento di L. 650.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.