Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione ai sensi  dell'art.  31  della  legge
regionale  4  novembre  1977, n. 42 di quota pari a L. 650.000.000 in
termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte  ad  oneri
dipendenti  da  provvedimenti  legislativi in corso concernenti spese
correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al  cap.  9520
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per l'anno
finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa
del bilancio per l'anno finanziario 1994 del  cap.  8235  "Contributi
per  la ristrutturazione della rete distributiva" con lo stanziamento
di L. 650.000.000 in termini di competenza.
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.