Art. 2.
                     Tipologia degli interventi
 
   1.  Le  iniziative  assistibili  dalla  presente  legge   mediante
erogazione  di contributi per l'abbattimento degli interessi relativi
a finanziamenti per la ristrutturazione  degli  esercizi  commerciali
devono riguardare:
     a) per le imprese esercenti attivita' di vendita al dettaglio in
sede  fissa,  l'insieme  degli  interventi  sia di carattere edilizio
sulle strutture dei locali di vendita, sia di ristrutturazione  degli
impianti   elettrotermoidraulici  e  dei  servizi  igienici,  sia  di
acquisto  degli  arredi  e  delle  attrezzature   di   conservazione,
esposizione e commercializzazione della merce;
     b) per le imprese esercenti attivita' di vendita al dettaglio su
aree  pubbliche  operanti  nei  mercati  giornalieri, l'insieme degli
interventi sia di carattere edilizio sulle strutture dei posteggi  di
vendita, sia di ristrutturazione degli impianti elettotermoidraulici,
sia  di  acquisto degli arredi e delle attrezzature di conservazione,
esposizione e commercializzazione della merce;
     c) per le imprese esercenti attivita' di vendita al dettaglio su
aree  pubbliche,  operanti  nei  mercati  infrasettimanali o in forma
itinerante,  l'acquisto  di  automezzi  attrezzati  esclusivamente  a
negozio, purche' siano immatricolati in Liguria;
     d)  per  le  imprese  esercenti attivita' di somministrazione al
pubblico  di  alimenti  e  bevande  anche   annesse   a   locali   di
intrattenimento, di svago, o a stabilimenti balneari, l'insieme degli
interventi  sia  di  carattere edilizio sulle strutture dei locali di
somministrazione,   sia   di    ristrutturazione    degli    impianti
elettrotermoidraulici  e  dei servizi igienici, sia di acquisto degli
arredi per la somministrazione delle  attrezzature  di  produzione  e
conservazione di alimenti e bevande;
     d)  per  le  imprese esercenti attivita' di vendita all'ingrosso
nei mercati  annonari,  gli  interventi  di  razionalizzazione  degli
impianti  e  delle attrezzature di conservazione ed esposizione delle
merci nell'ambito dei posteggi;
     f) per le imprese esercenti attivita' di rivendita di giornali e
riviste, l'insieme degli interventi sia di carattere  edilizio  sulle
strutture   dei   locali,  sia  di  ristrutturazione  degli  impianti
elettrotermoidraulici e dei servizi igienici, sia di  acquisto  degli
arredi  e  delle  attrezzature  per l'esposizione della merce; per le
imprese che svolgono attivita' in struttura prefrabbricata  l'insieme
degli interventi relativi all'integrale sostituzione della stessa.
   2.   Nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  le  iniziative
finanziabili possono  altresi'  riguardare  gli  interventi  relativi
all'apertura  di  esercizi  di vendita al dettaglio in sede fissa, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di  giornali  e
riviste.