Art. 3.
                  Esclusione dai benefici di legge
 
   1. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli investimenti
per  l'acquisizione  di  azienda  in subingresso e per l'acquisto dei
locali  in  cui  e'  esercitata   l'attivita'   di   vendita   o   di
somministrazione.
   Ciascuna iniziativa puo' essere ammessa ad un solo contributo.
   2.  Sono  altresi' escluse le opere di manutenzione ordinaria agli
immobili, agli impianti ed alle attrezzature degli esercizi.
   3. Le iniziative di cui alla presente legge riguardanti uno stesso
esercizio o struttura di  vendita,  non  sono  ammesse  ad  ulteriori
benefici  ove  non  siano  trascorsi  cinque  anni dall'erogazione di
analogo contributo.