Art. 4.
                        Criteri di preferenza
 
  1. A parita' di data di presentazione, sono  ammissibili,  ai  fini
della ulteriore istruttoria di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), con
il seguente ordine di priorita':
     a)  le istanze relative alle iniziative realizzate nei comuni di
cui all'art. 1, comma 2;
     b)  le  istanze  per  la  realizzazione  delle iniziative di cui
all'art. 2 relative ai seguenti interventi, da considerarsi sempre in
ordine di priorita':
     1) trasferimento dell'attivita' di vendita o di somministrazione
per cause di pubblico interesse o per sfratto derivante da causa  non
imputabile al locatario;
     2) ampliamenti di esercizi per la vendita al dettaglio di generi
alimentari  o  per  la somministrazione di alimenti e bevande qualora
non siano annessi ad esercizi di intrattenimento e svago;
     3) ristrutturazione di  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  di
generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande qualora
non  siano  annessi  ad  esercizi  di intrattenimento e svago e siano
ubicati in nuclei abitati decentrati, purche'  rappresentino  l'unica
struttura di servizio nella zona;
     4)  interventi  posti  in  essere  da  imprese individuali i cui
titolari,  alla  data  di  presentazione  dell'istanza,  non  abbiano
superato il ventinovesimo anno di eta';
     5)  interventi  posti in essere da societa' di persone o cooper-
ative di consumo nelle quali almeno un terzo dei soci, alla  data  di
presentazione della domanda, non abbia superato il ventinovesimo anno
d'eta'.
   2.  A  decorrere  dal  biennio  successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito  il  parere
del Comitato di cui all'art. 8 della legge regionale 13 gennaio 1992,
n. 2, puo' modificare e integrare i criteri di cui al comma 1.