Art. 4. Criteri di preferenza 1. A parita' di data di presentazione, sono ammissibili, ai fini della ulteriore istruttoria di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), con il seguente ordine di priorita': a) le istanze relative alle iniziative realizzate nei comuni di cui all'art. 1, comma 2; b) le istanze per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 relative ai seguenti interventi, da considerarsi sempre in ordine di priorita': 1) trasferimento dell'attivita' di vendita o di somministrazione per cause di pubblico interesse o per sfratto derivante da causa non imputabile al locatario; 2) ampliamenti di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande qualora non siano annessi ad esercizi di intrattenimento e svago; 3) ristrutturazione di esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande qualora non siano annessi ad esercizi di intrattenimento e svago e siano ubicati in nuclei abitati decentrati, purche' rappresentino l'unica struttura di servizio nella zona; 4) interventi posti in essere da imprese individuali i cui titolari, alla data di presentazione dell'istanza, non abbiano superato il ventinovesimo anno di eta'; 5) interventi posti in essere da societa' di persone o cooper- ative di consumo nelle quali almeno un terzo dei soci, alla data di presentazione della domanda, non abbia superato il ventinovesimo anno d'eta'. 2. A decorrere dal biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 8 della legge regionale 13 gennaio 1992, n. 2, puo' modificare e integrare i criteri di cui al comma 1.