Art. 5. Limiti di investimento e di finanziamento 1. Non sono ammissibili le iniziative per la realizzazione delle quali siano previsti investimenti complessivi inferiori a sessanta e superiori a duecento milioni di lire. L'importo massimo del finanziamento ammissibile a contributo regionale non puo' superare il settanta per cento dell'investimento complessivo. 2. I limiti di cui al comma 1 sono aggiornabili con provvedimento della Giunta regionale, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.