Art. 5.
              Limiti di investimento e di finanziamento
 
   1.  Non  sono ammissibili le iniziative per la realizzazione delle
quali siano previsti investimenti complessivi inferiori a sessanta  e
superiori   a   duecento  milioni  di  lire.  L'importo  massimo  del
finanziamento ammissibile a contributo regionale non puo' superare il
settanta per cento dell'investimento complessivo.
   2. I limiti di cui al comma 1 sono aggiornabili con  provvedimento
della  Giunta  regionale, secondo le variazioni dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.