Art. 6. Ammontare del contributo 1. La misura massima del contributo regionale, relativa all'importo dell'investimento dichiarato ammissibile, e' data dal valore attuale della differenza tra le rate semestrali posticipate comprensive di ogni onere accessorio a favore dell'Istituto di credito, calcolate nel piano di ammortamento al tasso di riferimento periodicamente fissato dal Ministro del tesoro per il settore del commercio vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e le rate calcolate, nel piano di ammortamento, allo stesso tasso di riferimento ridotto: a) del trenta per cento per finanziamenti ad imprese operanti nei comuni costieri; b) del cinquanta per cento per finanziamenti ad imprese operanti nei comuni non costieri con popolazione pari o superiore a mille abitanti; c) del settanta per cento per finanziamenti ad imprese operanti nei comuni non costieri con popolazione inferiore a mille abitanti. 2. La durata massima del finanziamento e' fissata in cinque anni.