Art. 6.
                      Ammontare del contributo
 
   1.  La  misura  massima   del   contributo   regionale,   relativa
all'importo  dell'investimento  dichiarato  ammissibile,  e' data dal
valore attuale della differenza tra le  rate  semestrali  posticipate
comprensive  di  ogni  onere  accessorio  a  favore  dell'Istituto di
credito, calcolate nel piano di ammortamento al tasso di  riferimento
periodicamente  fissato  dal  Ministro  del tesoro per il settore del
commercio  vigente  alla  data  di  stipulazione  del  contratto   di
finanziamento  e  le  rate calcolate, nel piano di ammortamento, allo
stesso tasso di riferimento ridotto:
     a) del trenta per cento per finanziamenti  ad  imprese  operanti
nei comuni costieri;
     b) del cinquanta per cento per finanziamenti ad imprese operanti
nei  comuni  non  costieri  con  popolazione pari o superiore a mille
abitanti;
     c)  del settanta per cento per finanziamenti ad imprese operanti
nei comuni non costieri con popolazione inferiore a mille abitanti.
   2. La durata massima del finanziamento e' fissata in cinque anni.