Art. 7.
                      Istruttoria delle istanze
 
   1. Le istanze devono essere presentate alla Regione nei termini  e
secondo le modalita' previsti dalle convenzioni di cui all'art. 11 ed
entro  trenta  giorni  dal  loro  ricevimento  il  competente ufficio
provvede:
     a) alla verifica dei requisiti previsti dalla legge riguardo  ai
soggetti, alle attivita' ed alle iniziative ammissibili a contributo,
nonche'  alla  quantificazione  dell'onere  presuntivo a carico dello
stanziamento a bilancio;
     b) alla trasmissione all'istituto o all'azienda di credito delle
istanze ammissibili corredate  dalla  documentazione  occorrente  per
l'ulteriore corso istruttorio a termini di convenzione.