Art. 7. Istruttoria delle istanze 1. Le istanze devono essere presentate alla Regione nei termini e secondo le modalita' previsti dalle convenzioni di cui all'art. 11 ed entro trenta giorni dal loro ricevimento il competente ufficio provvede: a) alla verifica dei requisiti previsti dalla legge riguardo ai soggetti, alle attivita' ed alle iniziative ammissibili a contributo, nonche' alla quantificazione dell'onere presuntivo a carico dello stanziamento a bilancio; b) alla trasmissione all'istituto o all'azienda di credito delle istanze ammissibili corredate dalla documentazione occorrente per l'ulteriore corso istruttorio a termini di convenzione.