Art. 8. Assegnazione e liquidazione dei contributi 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento di copia del contratto di stipulazione del finanziamento, assegna e liquida il contributo attualizzato direttamente all'istituto o all'azienda di credito, nei limiti dello stanziamento di bilancio. 2. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili, pena la revoca, con quelli concessi da altri enti per i medesimi programmi di investimento ad eccezione delle provvidenze previste dalla legge regionale 13 gennaio 1992, n. 2.