Art. 8.
             Assegnazione e liquidazione dei contributi
 
   1.  La  Giunta  regionale,  entro trenta giorni dal ricevimento di
copia del contratto di  stipulazione  del  finanziamento,  assegna  e
liquida   il  contributo  attualizzato  direttamente  all'istituto  o
all'azienda di credito, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
   2. I contributi concessi ai sensi della presente  legge  non  sono
cumulabili,  pena  la revoca, con quelli concessi da altri enti per i
medesimi programmi di investimento  ad  eccezione  delle  provvidenze
previste dalla legge regionale 13 gennaio 1992, n. 2.