Art. 9.
            Termini per la realizzazione delle iniziative
 
   1.  Le  iniziative ammesse ai benefici della presente legge devono
essere realizzate entro un anno dalla stipulazione del  contratto  di
finanziamento.
   2.  La Giunta regionale puo' concedere un'unica proroga di un anno
su specifica motivata istanza.
   3. Le imprese beneficiarie, entro sessanta giorni dal  termine  di
cui  al comma 1, presentano alla Regione dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante che le iniziative sono state  realizzate  nei
termini  prescritti  senza  il  contributo  finanziario di altri enti
pubblici.
   4. Gli istituti di  credito  comunicano  alla  Regione  l'avvenuta
erogazione del finanziamento.