Art. 9. Termini per la realizzazione delle iniziative 1. Le iniziative ammesse ai benefici della presente legge devono essere realizzate entro un anno dalla stipulazione del contratto di finanziamento. 2. La Giunta regionale puo' concedere un'unica proroga di un anno su specifica motivata istanza. 3. Le imprese beneficiarie, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, presentano alla Regione dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le iniziative sono state realizzate nei termini prescritti senza il contributo finanziario di altri enti pubblici. 4. Gli istituti di credito comunicano alla Regione l'avvenuta erogazione del finanziamento.