Art. 3.
 
   1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 38/1978,
e' sostituito dal seguente:
    "In situazioni di particolare urgenza, nelle quali  ogni  ritardo
sia  pregiudizievole  alla  pubblica  incolumita',  le  opere possono
essere immediatamente disposte, entro il limite  di  50  milioni,  ed
iniziate  direttamente  a  cura  del  dirigente  dell'ufficio tecnico
periferico regionale, territorialmente competente, il quale e' tenuto
a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta  Regionale
o all'Assessore da questi delegato.".