Art. 3. 1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 38/1978, e' sostituito dal seguente: "In situazioni di particolare urgenza, nelle quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita', le opere possono essere immediatamente disposte, entro il limite di 50 milioni, ed iniziate direttamente a cura del dirigente dell'ufficio tecnico periferico regionale, territorialmente competente, il quale e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore da questi delegato.".