Art. 4.
 
   Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 38/1978 cosi'
come  modificato  dall'articolo  1  della  legge regionale 27 ottobre
1987, n. 53, e' sostituito dal seguente:
   "L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo  non  puo'
superare  la  somma  di  lire  25 milioni per ciascun alloggio ove si
tratti  di  opere  di  ripristino  o  necessarie  per  assicurare  la
stabilita'  e  l'abitabilita' dei fabbricati; ove invece si tratti di
lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non puo' superare
la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 15 aprile 1994
 
                               BRIZIO