Art. 4. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 38/1978 cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 1987, n. 53, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo non puo' superare la somma di lire 25 milioni per ciascun alloggio ove si tratti di opere di ripristino o necessarie per assicurare la stabilita' e l'abitabilita' dei fabbricati; ove invece si tratti di lavori di ricostruzione, l'ammontare dei contributi non puo' superare la somma di lire 65 milioni per ciascun alloggio.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 15 aprile 1994 BRIZIO