Art. 2. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11/1993, e' inserito il seguente: "3- bis. Il personale del disciolto Consorzio che abbia conseguito il livello economico differenziato di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 36, conserva tale beneficio senza intaccare il numero di livelli economici differenziati attribuibili dalla Regione Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992.".