Art. 2.
 
   1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale  11/1993,
e' inserito il seguente:
   "3- bis. Il personale del disciolto Consorzio che abbia conseguito
il livello economico differenziato di cui all'articolo 35 della legge
regionale  26  aprile  1990,  n.  36,  conserva  tale beneficio senza
intaccare il numero di livelli economici  differenziati  attribuibili
dalla  Regione  Piemonte per il 1993 al proprio personale in servizio
alla data del 31 dicembre 1992.".