Art. 4. 1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 11/1993, e' inserito il seguente: "Art. 13- bis - Trattamento di quiescenza e di previdenza. 1. Il personale assunto dalle A.T.C., successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e' iscritto alla C.P.D.E.L. ai fini pensionistici ed all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento previdenziale o all'Ente di Previdenza che, in forza di normativa nazionale, subentri ad essi. 2. Il personale di cui all'articolo 3, comma 5 della presente legge, mantiene il trattamento di fine rapporto e l'scrizione alla C.P.D.E.L. o agli altri Enti, come previsto dalla precedente normativa concernente gli I.A.C.P.".