Art. 4.
 
   1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 11/1993,  e'  inserito
il seguente:
   "Art. 13- bis - Trattamento di quiescenza e di previdenza.
   1.  Il personale assunto dalle A.T.C., successivamente all'entrata
in vigore della presente legge, e' iscritto alla C.P.D.E.L.  ai  fini
pensionistici   ed   all'I.N.A.D.E.L.   ai   fini   del   trattamento
previdenziale o all'Ente di Previdenza che,  in  forza  di  normativa
nazionale, subentri ad essi.
   2.  Il  personale  di  cui  all'articolo 3, comma 5 della presente
legge, mantiene il trattamento di fine rapporto  e  l'scrizione  alla
C.P.D.E.L.   o  agli  altri  Enti,  come  previsto  dalla  precedente
normativa concernente gli I.A.C.P.".