Art. 5. 1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 11/1993, e' sostituito dal seguente: "2. La gestione del fondo sociale di cui al comma 1 e' affidata alle A.T.C. che, entro il 31 agosto di ciascun anno, sottopongono all'approvazione della Giunta Regionale la rendicontazione delle erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente".