Art. 5.
 
   1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale  11/1993,  e'
sostituito dal seguente:
    "2.  La  gestione del fondo sociale di cui al comma 1 e' affidata
alle A.T.C. che, entro il 31 agosto  di  ciascun  anno,  sottopongono
all'approvazione  della  Giunta  Regionale  la  rendicontazione delle
erogazioni effettuate dai Comuni nell'anno precedente".