Art. 6.
 
   1.  Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 11/1/993, e'
sostituito dal seguente:
    "4. La nomina  dei  collaudatori  degli  interventi  di  Edilizia
Sovvenzionata,   per  i  quali  la  normativa  vigente  prescrive  il
certificato  di  collaudo,  e'  effettuata  dagli  Enti  gestori,  in
conformita'  alla  normativa  regionale  in  materia,  su indicazione
dell'assessore regionale competente".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 15 aprile 1994
 
                               BRIZIO