Art. 6. 1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 11/1/993, e' sostituito dal seguente: "4. La nomina dei collaudatori degli interventi di Edilizia Sovvenzionata, per i quali la normativa vigente prescrive il certificato di collaudo, e' effettuata dagli Enti gestori, in conformita' alla normativa regionale in materia, su indicazione dell'assessore regionale competente". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 15 aprile 1994 BRIZIO