Art. 2. 1. Il decimo comma dell'art. 14 della L.R. 33/1984, come modificato dalla L.R. 12/1986 e dalla L.R. 45/1990 e' sostituito dal seguente: "La Giunta Regionale, ai fini del rispetto del vincolo di cui al paragrafo 11 della deliberazione C.I.P.E. pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, puo' disporre l'applicazione di maggiorazioni percentuali alle misure dei canoni di cui al primo comma; del provvedimento di Giunta va data comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla adozione".