Art. 2.
 
   1.   Il  decimo  comma  dell'art.  14  della  L.R.  33/1984,  come
modificato dalla L.R. 12/1986 e dalla L.R. 45/1990 e' sostituito  dal
seguente:
   "La  Giunta  Regionale, ai fini del rispetto del vincolo di cui al
paragrafo 11 della deliberazione C.I.P.E. pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale   n.   348   in   data  19  dicembre  1981,  puo'  disporre
l'applicazione di maggiorazioni percentuali alle misure dei canoni di
cui al primo comma; del provvedimento di Giunta va data comunicazione
al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla adozione".