Art. 10.
                        C o n v e n z i o n i
 
   1. Per la disciplina dei rapporti fra gli Enti pubblici e le coop-
erative  sociali,  la  Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta  Regionale,
convenzioni tipo, rispettivamente per:
     a)  la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e
socio educativi;
     b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge
n. 38l/9l.
   2. Con lo stesso provvedimento sono, altresi', stabiliti i criteri
per la determinazione dei corrispettivi.
   3. L'ambito di  riferimento,  per  l'identificazione  dei  servizi
sociali,   e'  definito  in  relazione  alla  normativa  nazionale  e
regionale di settore.
   4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a),  e'  da
intendersi  l'organizzazione  complessiva  e  coordinata  dei diversi
fattori,  materiali  ed  immateriali,  con  l'esclusione  delle  mere
prestazioni di manodopera.
   5.  Al  fine  di garantire, attraverso la continuita', un adeguato
livello  qualitativo  dei  servizi  ed  un   efficace   processo   di
programmazione  degli  interventi, le convenzioni relative a servizi,
caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno  durata  pluriennale,
con verifiche annuali.
   6.  Le  convenzioni  in  atto alla data di entrata in vigore della
legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro
un anno dalla data della loro  approvazione  da  parte  della  Giunta
Regionale.