Art. 10. C o n v e n z i o n i 1. Per la disciplina dei rapporti fra gli Enti pubblici e le coop- erative sociali, la Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, con provvedimento di Giunta Regionale, convenzioni tipo, rispettivamente per: a) la gestione di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi; b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 38l/9l. 2. Con lo stesso provvedimento sono, altresi', stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi. 3. L'ambito di riferimento, per l'identificazione dei servizi sociali, e' definito in relazione alla normativa nazionale e regionale di settore. 4. Per gestione di servizi, di cui al comma 1, lettera a), e' da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, con l'esclusione delle mere prestazioni di manodopera. 5. Al fine di garantire, attraverso la continuita', un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione degli interventi, le convenzioni relative a servizi, caratterizzati da prestazioni ricorrenti, hanno durata pluriennale, con verifiche annuali. 6. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli schemi di convenzione tipo, entro un anno dalla data della loro approvazione da parte della Giunta Regionale.