Art. 11. Convenzioni tipo con cooperative iscritte alla sezione A di cui all'art. 2 1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di co- operative iscritte alla sezione A di cui all'art. 2 dell'albo, prevedono: a) l'attivita' convenzionale e le modalita' di svolgimento della stessa; b) l'indicazione della durata della convenzione, nonche' il re- gime delle proroghe; c) il regime delle reciproche inadempienze, le modalita' e i tempi di disdetta e le fattispecie risolutive; d) il numero degli addetti, con l'indicazione dei relativi requisiti di professionalita', e le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attivita'; e) l'eventuale partecipazione ad attivita' formative e relative modalita'; f) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto stabilito all'art. 2 della legge n. 381/91; g) l'indicazione delle norme contrattuali applicate alla generalita' dei lavoratori; h) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento; i) le modalita' di verifica e vigilanza con particolare riferimento alla qualita' delle prestazioni ed alla tutela degli utenti; l) l'obbligo e le modalita' assicurative e previdenziali del personale; m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti; n) nel caso di gestione di attivita' a ciclo diurno e/o residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi e la loro conformita' alla vigente normativa.