Art. 11.
                  Convenzioni tipo con cooperative
              iscritte alla sezione A di cui all'art. 2
 
   1. Le convenzioni tipo, per la gestione di servizi da parte di co-
operative  iscritte  alla  sezione  A  di  cui  all'art. 2 dell'albo,
prevedono:
     a) l'attivita' convenzionale e le modalita' di svolgimento della
stessa;
     b) l'indicazione della durata della convenzione, nonche' il  re-
gime delle proroghe;
     c)  il  regime  delle  reciproche inadempienze, le modalita' e i
tempi di disdetta e le fattispecie risolutive;
     d) il numero  degli  addetti,  con  l'indicazione  dei  relativi
requisiti di professionalita', e le caratteristiche professionali del
responsabile tecnico dell'attivita';
     e)  l'eventuale partecipazione ad attivita' formative e relative
modalita';
     f) il ruolo dei volontari impiegati nel servizio, in relazione a
quanto stabilito all'art. 2 della legge n. 381/91;
     g)  l'indicazione  delle  norme  contrattuali   applicate   alla
generalita' dei lavoratori;
     h)  la  determinazione  dei  corrispettivi  e  le  modalita'  di
pagamento;
     i)  le  modalita'  di  verifica  e  vigilanza  con   particolare
riferimento  alla  qualita'  delle  prestazioni  ed alla tutela degli
utenti;
     l) l'obbligo e le modalita'  assicurative  e  previdenziali  del
personale;
     m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti;
     n)  nel  caso  di  gestione  di  attivita'  a  ciclo  diurno e/o
residenziale, le caratteristiche strutturali e funzionali dei presidi
e la loro conformita' alla vigente normativa.