Art. 13. Convenzioni con cooperative iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'art. 2 1. Per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 5 della legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5. 2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi, oltre a quanto previsto all'art. 11, indicano il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile. 3. Al fine di poter valutare che l'attivita' convenzionanda sia effettivamente finalizzata alla creazione di opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate, i criteri per determinarne il numero sono stabiliti, sia in relazione all'entita' e la natura della fornitura, sia al grado di produttivita' e al fabbisogno formativo e di supporto. Per ogni persona svantaggiata e' adottato uno specifico progetto. 4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra piu' offerte provenienti da cooperative sociali, fatti salvi i principi generali di economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, gli Enti pubblici appaltanti valutano secondo i seguenti criteri di priorita': a) la continuita' del programma terapeutico e di inserimento sociale; b) la creazione di maggiori e stabili opportunita' di lavoro per le persone svantaggiate; c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia relativamente all'ambito di intervento della cooperativa. 5. Nel provvedimento con cui si approvano e stipulano le convenzioni di cui al presente art. si da' atto del rispetto dei criteri di priorita' indicati ai commi precedenti. 6. I consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che abbiano stipulato una convenzione, ai sensi del presente articolo, affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a co- operative iscritte alla sezione B.