Art. 13.
                     Convenzioni con cooperative
         iscritte alla sezione B dell'albo di cui all'art. 2
 
   1.  Per il perseguimento delle finalita' indicate all'art. 5 della
legge n. 381/91, gli Enti pubblici prevedono la destinazione  di  una
quota  degli  stanziamenti,  per  forniture di beni e servizi, per le
convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 5.
   2. Le convenzioni tipo, relative alla fornitura di beni e  servizi
diversi  da  quelli  socio  sanitari  ed  educativi,  oltre  a quanto
previsto all'art. 11, indicano  il  numero  di  persone  svantaggiate
impegnate nella fornitura ed il relativo monte ore di lavoro mensile.
   3.  Al  fine  di poter valutare che l'attivita' convenzionanda sia
effettivamente finalizzata alla creazione di opportunita'  di  lavoro
per  le  persone  svantaggiate,  i criteri per determinarne il numero
sono stabiliti, sia  in  relazione  all'entita'  e  la  natura  della
fornitura,  sia al grado di produttivita' e al fabbisogno formativo e
di supporto. Per ogni persona svantaggiata e' adottato uno  specifico
progetto.
   4. Oltre a quanto stabilito ai commi precedenti, per la scelta fra
piu'  offerte  provenienti  da  cooperative  sociali,  fatti  salvi i
principi  generali   di   economicita',   efficienza   ed   efficacia
dell'azione  amministrativa,  gli  Enti  pubblici appaltanti valutano
secondo i seguenti criteri di priorita':
     a) la continuita' del programma  terapeutico  e  di  inserimento
sociale;
     b) la creazione di maggiori e stabili opportunita' di lavoro per
le persone svantaggiate;
     c) il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia
relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
   5.   Nel  provvedimento  con  cui  si  approvano  e  stipulano  le
convenzioni di cui al presente art. si  da'  atto  del  rispetto  dei
criteri di priorita' indicati ai commi precedenti.
   6.  I  consorzi,  iscritti alla sezione C dell'albo regionale, che
abbiano stipulato una convenzione, ai sensi  del  presente  articolo,
affidano l'esecuzione della relativa fornitura, esclusivamente, a co-
operative iscritte alla sezione B.