Art. 15. Fondo di garanzia 1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A. una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia. 2. Le modalita' e le condizioni di partecipazione della Regione sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 42-12843 del 13 novembre 1990.