Art. 15.
                          Fondo di garanzia
 
   1. Al fine di favorire  l'accesso  al  credito  a  breve  e  medio
termine  da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta
Regionale e' autorizzata  a  stipulare  con  Finpiemonte  S.p.A.  una
convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.
   2.  Le  modalita'  e le condizioni di partecipazione della Regione
sono quelle previste dalla deliberazione del Consiglio  Regionale  n.
42-12843 del 13 novembre 1990.