Art. 16. Finanziamenti a tasso agevolato 1. La Regione puo' concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti da un progetto di sviluppo biennale che preveda un incremento occupazionale di almeno tre soci lavoratori. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi e licenze. L'importo massimo del contributo e' di lire 150.000.000. 2. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attivita' produttive) da sostenere o gia' sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative sociali di nuova costituzione, la Regione puo', inoltre, concedere un contributo, non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Detto contributo non puo' superare l'importo di lire 20.000.000.