Art. 16.
                   Finanziamenti a tasso agevolato
 
   1.   La   Regione  puo'  concedere  alle  cooperative  sociali  un
finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 60% della
spesa riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in  relazione
alla  realizzazione  degli  investimenti  previsti  da un progetto di
sviluppo biennale che preveda un incremento occupazionale  di  almeno
tre  soci  lavoratori.  Gli  investimenti  ammessi  a contributo sono
quelli relativi ad impianti, macchinari,  attrezzature,  automezzi  e
licenze. L'importo massimo del contributo e' di lire 150.000.000.
   2.  Per  le  spese  di  avviamento connesse alla realizzazione del
progetto di sviluppo (costituzione  delle  cooperative,  acquisto  di
materie  prime  e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli
immobili destinati alle attivita' produttive)  da  sostenere  o  gia'
sostenute  nel  primo anno di esercizio, dalle cooperative sociali di
nuova  costituzione,  la  Regione   puo',   inoltre,   concedere   un
contributo,   non   superiore   al   50%   della  spesa  riconosciuta
ammissibile. Detto contributo non puo'  superare  l'importo  di  lire
20.000.000.