Art. 18.
                        Servizi di assistenza
 
   1.  In  aggiunta  ai  contributi  di  cui  all'art.  16, la Giunta
Regionale puo' concedere, secondo le modalita'  di  cui  al  seguente
comma,  ulteriori  contributi  alle  cooperative  sociali sulle spese
sostenute in ciascun anno di validita' del progetto di  sviluppo  per
l'acquisizione  di  servizi  di assistenza tecnico gestionali forniti
dai consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo, o da  altre  cooper-
ative sociali.
   2.  Il  contributo  e'  concesso  fino ad un massimo del 10% delle
spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare  non
puo'  superare,  per  ciascun anno, il valore del finanziamento sugli
investimenti cui la cooperativa e' stata ammessa per l'anno stesso.
   3. Per servizi di assistenza tecnico gestionale, di cui  al  comma
1,   sono   da   intendersi:   l'analisi   di   mercato  e  l'accesso
all'innovazione tecnologica, nonche' gli interventi di orientamento e
di supporto alla gestione aziendale  necessari  all'avviamento  delle
iniziative produttive.