Art. 18. Servizi di assistenza 1. In aggiunta ai contributi di cui all'art. 16, la Giunta Regionale puo' concedere, secondo le modalita' di cui al seguente comma, ulteriori contributi alle cooperative sociali sulle spese sostenute in ciascun anno di validita' del progetto di sviluppo per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico gestionali forniti dai consorzi, iscritti alla sezione C dell'albo, o da altre cooper- ative sociali. 2. Il contributo e' concesso fino ad un massimo del 10% delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non puo' superare, per ciascun anno, il valore del finanziamento sugli investimenti cui la cooperativa e' stata ammessa per l'anno stesso. 3. Per servizi di assistenza tecnico gestionale, di cui al comma 1, sono da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, nonche' gli interventi di orientamento e di supporto alla gestione aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive.