Art. 19.
                Interventi regionali per l'iserimento
       e la continuita' lavorativa delle persone svantaggiate
 
   1. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini cui
sia  venuta  meno  la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi
della legge n. 381/91, la Regione interviene, per un massimo  di  due
anni,   con   un   contributo,  corrispondente  al  50%  degli  oneri
previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi
alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano
assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   2. Sono, altresi', ammesse a fruire dei benefici di cui  al  comma
1,  per  un  massimo  di due anni, le cooperative sociali che abbiano
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi
prima della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge,  come  soci
lavoratori   o   come   lavoratori  dipendenti,  persone  considerate
svantaggiate ai sensi dell'art. 2 della  legge  regionale  16  agosto
1989,  n.  48  e  che  non rientrino nelle categorie previste 4 della
legge n. 381/91.