Art. 19. Interventi regionali per l'iserimento e la continuita' lavorativa delle persone svantaggiate 1. Al fine di favorire la continuita' lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della legge n. 381/91, la Regione interviene, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al 50% degli oneri previdenziali assistenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2. Sono, altresi', ammesse a fruire dei benefici di cui al comma 1, per un massimo di due anni, le cooperative sociali che abbiano assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della legge, come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti, persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1989, n. 48 e che non rientrino nelle categorie previste 4 della legge n. 381/91.