Art. 2. Albo regionale 1. Ai fini di cui all'art. 1 e' istituito, presso l'Assessorato regionale all'Assistenza sociale, l'albo regionale delle cooperative sociali. 2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi; b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/91. 3. L'iscrizione all'albo e' condizione per la stipula delle convenzioni tra le cooperative e le Amministrazioni pubbliche, che operano in ambito regionale, nonche' per accedere ai benefici previsti dalla legge. 4. Qualora le cooperative sociali svolgano attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa la condizione per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38 della stessa legge. 5. Non sono iscrivibili all'albo regionale le cooperative ed i consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, nonche' le societa' cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi ordine e grado. 6. L'albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese di gennaio di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.) della Regione Piemonte.