Art. 2.
                           Albo regionale
 
   1. Ai fini di cui all'art. 1 e'  istituito,  presso  l'Assessorato
regionale  all'Assistenza sociale, l'albo regionale delle cooperative
sociali.
   2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
     a) sezione A, nella  quale  sono  iscritte  le  cooperative  che
gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
     b)  sezione  B,  nella  quale  sono  iscritte le cooperative che
svolgono attivita' diverse agricole, industriali,  commerciali  o  di
servizi,    finalizzate   all'inserimento   lavorativo   di   persone
svantaggiate;
     c) sezione C, nella  quale  sono  iscritti  i  consorzi  di  cui
all'art. 8 della legge n. 381/91.
   3.  L'iscrizione  all'albo  e'  condizione  per  la  stipula delle
convenzioni tra le cooperative e le  Amministrazioni  pubbliche,  che
operano  in  ambito  regionale,  nonche'  per  accedere  ai  benefici
previsti dalla legge.
   4. Qualora le cooperative  sociali  svolgano  attivita'  idonee  a
favorire   l'inserimento   e  l'integrazione  lavorativa  di  persone
handicappate, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  l'iscrizione  all'albo  regionale  soddisfa  la  condizione per
accedere alle convenzioni di cui all'art. 38 della stessa legge.
   5. Non sono iscrivibili all'albo regionale  le  cooperative  ed  i
consorzi che abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo svolgimento
di  attivita'  di  formazione  professionale,  di  cui  alla legge 21
dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25 febbraio  1980,
n.  8,  nonche'  le  societa'  cooperative  ed  i  loro consorzi, che
organizzino attivita' di istruzione di qualsiasi ordine e grado.
   6. L'albo regionale e' pubblicato, nel corso del mese  di  gennaio
di  ogni  anno,  sul  Bollettino  Ufficiale  (B.U.R.)  della  Regione
Piemonte.