Art. 21.
                 Delibera per l'esame delle domande
                   e la concessione dei contributi
 
   1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore  della  legge  la  Giunta
Regionale,   sentita   la  Commissione  consiliare  competente  e  la
conferenza di cui all'art. 22, approva una delibera intesa a definire
le modalita' applicative in ordine ai contributi definiti al presente
titolo IV stabilendo in particolare:
     a)   le   modalita'  per  la  presentazione  delle  domande,  la
documentazione da allegare alle stesse,  le  indicazioni  che  devono
essere contenute nei progetti di sviluppo;
     b)   le   caratteristiche   degli  incrementi  occupazionali  da
effettuarsi da parte delle cooperative  al  fine  dell'ammissione  ai
benefici della presente legge;
     c) eventuali priorita' per l'accoglimento delle domande.
   2.  Con  la  procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale puo'
successivamente,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,   apportare
modifiche alla delibera.