Art. 21. Delibera per l'esame delle domande e la concessione dei contributi 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la conferenza di cui all'art. 22, approva una delibera intesa a definire le modalita' applicative in ordine ai contributi definiti al presente titolo IV stabilendo in particolare: a) le modalita' per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo; b) le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative al fine dell'ammissione ai benefici della presente legge; c) eventuali priorita' per l'accoglimento delle domande. 2. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta Regionale puo' successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.