Art. 22.
           Conferenza regionale della cooperazione sociale
 
   1.  L'Assessore  regionale  all'assistenza convoca periodicamente,
almeno una volta all'anno, conferenze cui sono invitati:
     a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale,
designati  dalle  associazioni  regionali  delle   cooperative   piu'
rappresentative,  che  risultino aderenti alle associazioni nazionali
riconosciute;
     b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;
     c) rappresentanti delle associazioni degli Enti locali;
     d) il direttore o un suo  delegato  dell'ufficio  regionale  del
lavoro e della massima occupazione.
   2.  Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o
esperti,  in  relazione  alle  problematiche   affrontate   ed   allo
svolgimento dei lavori.
   3.  La  conferenza  esamina le questioni attinenti la cooperazione
sociale con particolare riferimento:
     a) ai piani e programmi di settore;
     b) all'andamento delle convenzioni;
     c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge.
   4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta  regionale  in
materia di cooperazione sociale.