Art. 22. Conferenza regionale della cooperazione sociale 1. L'Assessore regionale all'assistenza convoca periodicamente, almeno una volta all'anno, conferenze cui sono invitati: a) rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative piu' rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali riconosciute; b) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali; c) rappresentanti delle associazioni degli Enti locali; d) il direttore o un suo delegato dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 2. Alla conferenza possono essere invitati altri rappresentanti o esperti, in relazione alle problematiche affrontate ed allo svolgimento dei lavori. 3. La conferenza esamina le questioni attinenti la cooperazione sociale con particolare riferimento: a) ai piani e programmi di settore; b) all'andamento delle convenzioni; c) agli specifici interventi a sostegno previsti dalla legge. 4. La conferenza formula anche proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.