Art. 23.
              Pareri ai sensi del comma 5 dell'art. 11
       del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577
 
   1.  Ai  fini  della  cancellazione  della cooperativa dal registro
prefettizio,  e'  il  Presidente  della  Giunta  regionale   l'organo
competente  ad  esprimere il parere di cui all'ultimo comma dell'art.
11 del decreto legislativo C.P.S. l4 dicembre l947, n. 1577, aggiunto
ai sensi della lettera b) dell'art. 6 della legge n. 381/91.