Art. 23. Pareri ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 1. Ai fini della cancellazione della cooperativa dal registro prefettizio, e' il Presidente della Giunta regionale l'organo competente ad esprimere il parere di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo C.P.S. l4 dicembre l947, n. 1577, aggiunto ai sensi della lettera b) dell'art. 6 della legge n. 381/91.