Art. 24.
                          Norma transitoria
 
   1. Per sei mesi dall'entrata in vigore della  legge,  l'iscrizione
al  registro  regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi
dell'art. 5 della  legge  regionale  n.  48/89,  produce  gli  stessi
effetti di quelli derivanti dall'iscrizione all'albo regionale di cui
all'art. 2.
   2.  Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le co-
operative iscritte al registro regionale  di  cui  all'art.  5  della
citata  legge  regionale  n.  48/89,  inoltrano istanza al Presidente
della Giunta Regionale, per essere iscritte all'albo regionale. Nella
domanda, corredata dalla documentazione attestante  il  possesso  dei
requisiti per l'iscrizione, deve essere indicata la sezione dell'albo
alla quale e' richiesta l'iscrizione.
   3.  Il  Presidente  della  Giunta  Regionale, entro 120 giorni dal
ricevimento della  domanda,  completa  di  tutta  la  documentazione,
accertato  il  possesso  dei  requisiti,  decreta  l'iscrizione della
cooperativa all'albo regionale. Nel caso non sussistano i  requisiti,
entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego.
   4.  I  provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi
destinatari indicati al comma 3 dell'art. 3.