Art. 24. Norma transitoria 1. Per sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sociali, istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 48/89, produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 2. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge le co- operative iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della citata legge regionale n. 48/89, inoltrano istanza al Presidente della Giunta Regionale, per essere iscritte all'albo regionale. Nella domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, deve essere indicata la sezione dell'albo alla quale e' richiesta l'iscrizione. 3. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione, accertato il possesso dei requisiti, decreta l'iscrizione della cooperativa all'albo regionale. Nel caso non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, adotta provvedimento motivato di diniego. 4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono notificati ai medesimi destinatari indicati al comma 3 dell'art. 3.