Art. 25.
                          Norma finanziaria
 
   1. Ai fini di cui alla presente legge vengono  istituiti  appositi
capitoli  con  la  dotazione che sara' definita in sede di variazione
del bilancio dell'anno 1994.
   2. Per gli anni successivi la copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti  dall'applicazione  della  legge  e' stabilita dai relativi
bilanci di previsione.