Art. 25. Norma finanziaria 1. Ai fini di cui alla presente legge vengono istituiti appositi capitoli con la dotazione che sara' definita in sede di variazione del bilancio dell'anno 1994. 2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge e' stabilita dai relativi bilanci di previsione.