Art. 3. Iscrizione all'albo regionale 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalita' di presentazione della domanda, la documentazione da allegare ed il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta Regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari. 2. L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale. 3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al Comune ove ha sede legale la cooperativa, all'U.S.S.L. di competenza, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli Enti previdenziali ed assistenziali ed e' pubblicato per estratto sul B.U.R. 4. Le cooperative iscritte all'albo di cui all'art. 2, sono iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6, art. 29 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.