Art. 3.
                    Iscrizione all'albo regionale
 
   1.  I  requisiti  per  l'iscrizione  all'albo,  le  modalita'   di
presentazione  della  domanda,  la  documentazione  da allegare ed il
procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento di Giunta
Regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
   2. L'iscrizione all'albo e' disposta con  decreto  del  Presidente
della Giunta Regionale.
   3. Il provvedimento di iscrizione e' notificato al richiedente, al
Comune ove ha sede legale la cooperativa, all'U.S.S.L. di competenza,
alla  Prefettura,  all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione,  agli  Enti  previdenziali  ed   assistenziali   ed   e'
pubblicato per estratto sul B.U.R.
   4.  Le  cooperative  iscritte  all'albo  di  cui  all'art. 2, sono
iscritte di diritto negli elenchi di cui al comma 6,  art.  29  della
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8.