Art. 4.
                Adempimenti successivi all'iscrizione
 
   1.   Le  cooperative  sociali  ed  i  consorzi  iscritti  all'albo
regionale di cui all'art. 2 della  legge,  comunicano  alla  Regione,
entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento:
     a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della societa';
     b) le variazioni dello Statuto;
     c)   le  variazioni  della  compagine  sociale,  che  comportino
l'alterazione dei  rapporti  tra  soci  volontari  e  soci  ordinari,
rispetto  alle  previsioni dell'art. 2, comma 2 della legge n. 381/91
o, per i consorzi, il venir meno del  requisito  di  cui  all'art.  8
della legge n. 381/91;
     d)  nel  caso  di  cooperative iscritte alla sezione B, il venir
meno del requisito, prescritto all'art. 4, comma 2,  della  legge  n.
381/91, concernente i lavoratori svantaggiati.
   2.  Entro  il  31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i
consorzi iscritti all'albo trasmettono alla Regione:
     a) la  dichiarazione  degli  Enti  previdenziali  attestante  la
regolarita'   dei  versamenti  relativa  ai  soci  lavoratori  ed  ai
lavoratori dipendenti;
     b) copia del bilancio dell'esercizio  finanziario  precedente  e
relative  relazioni,  controfirmate  dai  Presidenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
     c) una nota informativa relativa all'attivita'  svolta  ed  alla
composizione o eventuale variazione della base sociale.
    3.  Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in
qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.