Art. 4. Adempimenti successivi all'iscrizione 1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2 della legge, comunicano alla Regione, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento: a) la messa in liquidazione o lo scioglimento della societa'; b) le variazioni dello Statuto; c) le variazioni della compagine sociale, che comportino l'alterazione dei rapporti tra soci volontari e soci ordinari, rispetto alle previsioni dell'art. 2, comma 2 della legge n. 381/91 o, per i consorzi, il venir meno del requisito di cui all'art. 8 della legge n. 381/91; d) nel caso di cooperative iscritte alla sezione B, il venir meno del requisito, prescritto all'art. 4, comma 2, della legge n. 381/91, concernente i lavoratori svantaggiati. 2. Entro il 31 luglio di ogni anno, le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo trasmettono alla Regione: a) la dichiarazione degli Enti previdenziali attestante la regolarita' dei versamenti relativa ai soci lavoratori ed ai lavoratori dipendenti; b) copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente e relative relazioni, controfirmate dai Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; c) una nota informativa relativa all'attivita' svolta ed alla composizione o eventuale variazione della base sociale. 3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.