Art. 5. Revoca dell'iscrizione all'albo 1. La cancellazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale: a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione; b) in caso di inadempienza relativamente agli obblighi di cui all'art. 4 e qualora sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di 30 giorni; c) qualora la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o risultino inattivi da piu' di 24 mesi o a seguito delle risultanze delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano piu' in grado di continuare ad esercitare la loro attivita'; d) quando non sia stata effettuata, entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 381/91. 2. Si procede, altresi', alla cancellazione dall'albo, qualora il numero delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30% dei lavoratori complessivamente occupati o il numero dei soci volontari, previsti all'art. 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei soci, a meno che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarita'. Analoga procedura si segue per i consorzi nei quali si sia verificata la variazione della compagine sociale prescritta per legge. 3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio nonche' agli altri Enti individuati al comma 3 dell'art. 3 della legge ed e' pubblicato per estratto sul B.U.R.