Art. 5.
                   Revoca dell'iscrizione all'albo
 
   1. La cancellazione e' disposta con decreto del  Presidente  della
Giunta Regionale:
     a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione;
     b)  in  caso  di inadempienza relativamente agli obblighi di cui
all'art. 4 e qualora sia  rimasta  senza  esito  apposita  diffida  a
provvedere nel termine di 30 giorni;
     c)  qualora  la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti o
risultino inattivi da piu' di 24 mesi o a  seguito  delle  risultanze
delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo C.P.S. 14
dicembre  1947,  n.  1577  e successive modificazioni, o comunque non
siano piu' in grado di continuare ad esercitare la loro attivita';
     d) quando non sia stata  effettuata,  entro  l'anno,  per  cause
dipendenti dalla cooperativa, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3
dell'art. 3 della legge n. 381/91.
   2.  Si procede, altresi', alla cancellazione dall'albo, qualora il
numero delle persone svantaggiate scenda al  di  sotto  del  30%  dei
lavoratori  complessivamente occupati o il numero dei soci volontari,
previsti all'art. 2 della legge n. 381/91 superi il 50% dei  soci,  a
meno  che la compagine sociale non venga riequilibrata entro sei mesi
dal verificarsi dell'irregolarita'. Analoga procedura si segue per  i
consorzi  nei  quali  si sia verificata la variazione della compagine
sociale prescritta per legge.
   3. Il provvedimento di cancellazione e'  comunicato,  a  mezzo  di
raccomandata  con avviso di ricevimento, alla cooperativa o consorzio
nonche' agli altri Enti individuati al  comma  3  dell'art.  3  della
legge ed e' pubblicato per estratto sul B.U.R.