Art. 6.
                     Effetti della cancellazione
 
   1.  Qualora  una cooperativa o un consorzio siano stati cancellati
dall'albo  di  cui  all'art.  2  le  convenzioni   in   essere   sono
automaticamente    risolte    salvo    la    facolta',    da    parte
dell'Amministrazione  interessata,  con  provvedimento  motivato,  di
proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale.
   2.  La  cancellazione  dall'albo comporta, altresi', la revoca dei
benefici previsti dalla presente legge.
   3. Una  cooperativa  cancellata  dall'albo  regionale  non  potra'
presentare  domanda  per essere nuovamente iscritta, se non trascorso
un anno dalla cancellazione.