Art. 6. Effetti della cancellazione 1. Qualora una cooperativa o un consorzio siano stati cancellati dall'albo di cui all'art. 2 le convenzioni in essere sono automaticamente risolte salvo la facolta', da parte dell'Amministrazione interessata, con provvedimento motivato, di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale. 2. La cancellazione dall'albo comporta, altresi', la revoca dei benefici previsti dalla presente legge. 3. Una cooperativa cancellata dall'albo regionale non potra' presentare domanda per essere nuovamente iscritta, se non trascorso un anno dalla cancellazione.