Art. 7.
          Raccordo con le attivita' sociali, assistenziali,
                       sanitarie ed educative
 
   1.  Nell'ambito  degli  atti  di  programmazione  delle  attivita'
sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione prevede le
modalita' di specifico apporto della cooperazione sociale e individua
i settori di intervento nei quali  le  viene  riconosciuto  un  ruolo
particolare   in   forza   delle  caratteristiche  di  finalizzazione
all'interesse pubblico, di imprenditorialita'  e  democrazia  che  la
caratterizzano.