Art. 7. Raccordo con le attivita' sociali, assistenziali, sanitarie ed educative 1. Nell'ambito degli atti di programmazione delle attivita' sociali, assistenziali, sanitarie ed educative, la Regione prevede le modalita' di specifico apporto della cooperazione sociale e individua i settori di intervento nei quali le viene riconosciuto un ruolo particolare in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialita' e democrazia che la caratterizzano.