Art. 8.
        Raccordo con le attivita' di formazione professionale
 
   1.  Nell'ambito  degli  atti  di  programmazione,  in  materia  di
formazione  professionale,  la  Regione  prevede  strumenti  volti  a
favorire:
     a)  la  realizzazione  di  uno stretto raccordo tra le strutture
formative del sistema regionale e le cooperative sociali, concernente
la formazione di base, la riqualificazione  e  l'aggiornamento  degli
operatori  anche  con  riferimento  alle  professionalita'  impegnate
nell'ambito  delle  attivita'  di  inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati;
     b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche
iniziative formative  volte  all'inserimento  lavorativo  di  persone
svantaggiate,   privilegiando   le  attivita'  finanziabili  mediante
ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;
     c) autonome iniziative  delle  cooperative  sociali  finalizzate
all'aggiornamento  professionale del personale ed alla qualificazione
manageriale degli amministratori, attraverso adeguati  riconoscimenti
e  supporti,  in particolare alle attivita' formative svolte in forma
associata fra le cooperative sociali  medesime.  Tali  interventi  si
collocano   nell'ambito  delle  iniziative  di  formazione  continua,
promosse dalla Regione e/o,  in  quanto  compatibili,  nei  programmi
nazionali e comunitari in materia.