Art. 8. Raccordo con le attivita' di formazione professionale 1. Nell'ambito degli atti di programmazione, in materia di formazione professionale, la Regione prevede strumenti volti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative del sistema regionale e le cooperative sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalita' impegnate nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, privilegiando le attivita' finanziabili mediante ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie; c) autonome iniziative delle cooperative sociali finalizzate all'aggiornamento professionale del personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori, attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attivita' formative svolte in forma associata fra le cooperative sociali medesime. Tali interventi si collocano nell'ambito delle iniziative di formazione continua, promosse dalla Regione e/o, in quanto compatibili, nei programmi nazionali e comunitari in materia.