Art. 9.
             Raccordo con le politiche attive del lavoro
 
   1.  Nell'ambito delle normative vigenti, la Regione riconosce alle
cooperative  sociali  un  ruolo  privilegiato  nell'attuazione  delle
politiche  attive  del  lavoro,  in  particolare  per l'inserimento e
l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate  e  delle  fasce
deboli della popolazione.